L’ordinanza n. 5889/2024 della Corte di Cassazione
Con l’ordinanza n.5889/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di contenzioso tributario, in caso di relata non sottoscritta dall’Ufficiale notificante, la notifica dell’avviso di accertamento impugnato va considerata inesistente.
“La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente ritenendo che la mancanza di sottoscrizione dell’ufficiale notificante sulla relata di notifica comportasse l’inesistenza della stessa. L’art. 148 c.p.c. – sottolinea Luigi Pagliuca, presidente della Cnpr – richiede che la relata di notifica sia datata e sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, e tale requisito non può essere sostituito dalla presenza del timbro con l’indicazione del nome dell’ufficiale”.
La mancanza di sottoscrizione determina l’inesistenza della notifica stessa.
“Pertanto – conclude Pagliuca – visto che l’avviso non era stato validamente notificato, il termine di decadenza per l’azione dell’Ufficio era decorso senza che vi fosse stata una notifica valida dell’atto impositivo”.
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